Onorevoli Colleghi! - Il preambolo della fondamentale Convenzione sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963, resa esecutiva ai sensi della legge n. 804 del 1967, sostiene che gli Stati firmatari di tale solenne accordo intendono favorire «le relazioni amichevoli fra i paesi (...) convinti che questi privilegi e immunità non tendano ad avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti consolari in nome dei loro Stati (...)».
Il ruolo consolare rappresenta, dunque, non solo uno strumento di dialogo internazionale, di reciproca conoscenza e di civile convivenza ai fini della pace, ma anche una tutela di singoli e insopprimibili diritti di cittadini che vivono o si trovano in uno Stato estero.
Nel documento approvato dall'Assemblea dei consoli onorari tenutasi a Terni dal 14 al 16 maggio 2004, una volta sottolineata la quasi totale scomparsa dei consoli di carriera sul territorio, sostituiti in delicate funzioni di rapporto con le autorità amministrative locali dai consoli onorari, si legge che viene avvertita sempre più l'esigenza che i consoli onorari ricevano uniformità di trattamento, strumenti normativi e considerazione pari ai loro analoghi di carriera.
È evidente l'urgenza sul piano formale e sostanziale di una uniformità di riconoscimento di ruoli e quindi di trattamento, essendo oggi nulla la distinzione tra console funzionario di Stato o cittadino dello Stato territoriale.
La presente proposta di legge intende essere un modesto, seppure concreto, contributo in questa direzione, considerando l'esigenza di superamento «de iure» delle anacronistiche disparità incluse nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,