Onorevoli Colleghi! - Il preambolo della fondamentale Convenzione sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963, resa esecutiva ai sensi della legge n. 804 del 1967, sostiene che gli Stati firmatari di tale solenne accordo intendono favorire «le relazioni amichevoli fra i paesi (...) convinti che questi privilegi e immunità non tendano ad avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti consolari in nome dei loro Stati (...)».
      Il ruolo consolare rappresenta, dunque, non solo uno strumento di dialogo internazionale, di reciproca conoscenza e di civile convivenza ai fini della pace, ma anche una tutela di singoli e insopprimibili diritti di cittadini che vivono o si trovano in uno Stato estero.
      Nel documento approvato dall'Assemblea dei consoli onorari tenutasi a Terni dal 14 al 16 maggio 2004, una volta sottolineata la quasi totale scomparsa dei consoli di carriera sul territorio, sostituiti in delicate funzioni di rapporto con le autorità amministrative locali dai consoli onorari, si legge che viene avvertita sempre più l'esigenza che i consoli onorari ricevano uniformità di trattamento, strumenti normativi e considerazione pari ai loro analoghi di carriera.
      È evidente l'urgenza sul piano formale e sostanziale di una uniformità di riconoscimento di ruoli e quindi di trattamento, essendo oggi nulla la distinzione tra console funzionario di Stato o cittadino dello Stato territoriale.
      La presente proposta di legge intende essere un modesto, seppure concreto, contributo in questa direzione, considerando l'esigenza di superamento «de iure» delle anacronistiche disparità incluse nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

 

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recante il nuovo codice della strada, di cui è esempio la circolare n. 330 dell'11 agosto 1995 del Ministero dell'interno ove si richiede che i consoli onorari possano invocare l'immunità «solo quando dimostrino d'essere nell'esercizio delle funzioni onorarie loro attribuite».
      Deve essere ricordato, infatti, che le funzioni ed i compiti dei consoli, di carriera e onorari, senza distinzione alcuna, impongono una loro disponibilità personale permanente, resa sempre più attuale ed effettiva dall'uso delle moderne tecnologie di comunicazione.
      Non è concepibile, quindi, che le limitazioni alla loro libertà di spostamento, (giustificabili quando la funzione precipua dei consoli onorari era quella di mera rappresentanza formale a cerimonie ufficiali), possano permanere ancora oggi, quando le stesse limitazioni, per i motivi suddetti, vengono a costituire sostanziali limitazioni delle funzioni consolari, espressamente proibite dalla citata Convenzione di Vienna.
      A questo fine risulta necessario, tenuto anche conto che lo Stato di residenza assicura la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare, modificare le vigenti disposizioni dell'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo specificatamente anche i consoli onorari tra coloro cui si applicano le disposizioni in questione e dunque estendendo loro le previsioni già fissate per gli agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia.
 

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